Ipoteche a garanzia del mutuo
Quando la cancellazione non serve
Far cancellare un'ipoteca dal notaio costa dei bei soldi e quasi sempre si tratta di una procedura assolutamente inutile.
Infatti, quando l'ipoteca è stata iscritta volontariamente e riguarda un mutuo fiondiario, al momento dell'estinzione del debito la banca sarà tenuta a notificarlo all'Agenzia del Territorio, che procederà alla cancellazione dell'ipoteca senza costi per il debitore (Legge n° 40 del 2 aprile 2007, cosiddetta "Legge Bersani").
NOTA: Poiché non sempre ciò avviene spontaneamente, potrebbe essere necessario inviare al creditore una richiesta formale, a mezzo lettera raccomandata.
In tutti gli altri casi, se il credito correlato all'ipoteca è estinto basterebbe attendere il ventesimo anno dalla sua iscrizione (o rinnovazione se il debito si è protratto oltre il ventennio) e la formalità si prescriverebbe automaticamente perdendo qualsiasi significato, pratico e convenzionale.
Qui va però detto che se l'ipoteca è stata rilasciata a favore di soggetti diversi da banche o finanziarie è ugualmente raccomandabile procedere al più presto alla cancellazione formale.
L'eventuale successiva irreperibilità del creditore, per nulla improbabile a distanza di molti anni, potrebbe altrimenti rappresentare un grosso fastidio qualora si rendesse necessario cancellare l'iscrizione.
Diverso è pure il caso delle ipoteche giudiziali (che non possono godere dei meccanismi di cancellazione automatica anche se iscritte a favore di banche o finanziarie.) Vero è che anch'esse cadono in prescrizione dopo 20 anni dall'iscrizione, ma la loro esistenza determina dannosissimi risvolti sulla reputazione del debitore.
Il quale farà dunque bene a investire un po' di denaro per eseguire subito la procedura di cancellazione.
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