Notizie di attualità sui mutui casa. Novità di legge su sostituzione, portabilità (surroga), detrazione fiscale mutui, agevolazioni mutui, nuovi mutui, andamento tassi e attese sui tassi dei mutui.

CAPIRE I MUTUI

Scopri il risparmio Tele Mutuo

Calcola
Preventivo
Richiedi
Tele Mutuo

Notizie di attualità sui mutui

1 febbraio 2010

UN ANNO DI SOLLIEVO PER CHI SI TROVA IN DIFFICOLTA’ CON LE RATE


Non è per tutti, ma almeno chi vive situazioni di disagio economico correlate agli eventi drammatici contemplati dalla normativa potrà tirare un sospiro di sollievo. Si tratta della possibilità di sospendere il pagamento della rata di mutuo per un periodo fino a 12 mesi, la cosiddetta moratoria dei mutui inserita nel Piano Famiglie. Vediamo chi può rientrarvi.

In primo luogo la moratoria può essere conseguita solo dai clienti delle 197 banche che hanno aderito all’iniziativa, che rappresentano un buon 70% degli sportelli bancari italiani. Il provvedimento riguarda i mutui di importo inferiore a 150.000 Euro ottenuti per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell\'abitazione principale e vale per i clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui, soggetti nel biennio 2009 e 2010 a eventi particolarmente negativi, come morte, perdita dell\'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza o ingresso in cassa integrazione di uno dei debitori. La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi. Tali limiti rappresentano tuttavia criteri minimi, che ogni banca potrà estendere in modo favorevole alla clientela in difficoltà.

La richiesta va opportunamente documentata e quindi inoltrata alla propria banca, che avrà 45 giorni di tempo per accertare la sussistenza delle condizioni che aprono la porta alla moratoria del mutuo e disporre la sospensione desiderata. Gli istituti non sono però costretti a concedere l’interruzione del pagamento dell’intera rata; alcuni si limiteranno infatti al rinvio della sola quota capitale, che è tanto più modesta quanto più il mutuo è lungo e giovane. La dilazione non rappresenta un regalo in termini finanziari. Il rinvio dei pagamenti comporterà in ogni caso un ricalcolo degli interessi, la cui crescita sarà proporzionale alle somme rimandate al futuro, alla lunghezza del rinvio e ovviamente al tasso di interesse contrattuale.

Oltre all’allungamento del mutuo per via dell’aggiunta in coda delle quote capitale non pagate, dalla fine della sospensione si dovranno affrontare rate più alte per integrarvi le quote interessi non sostenute alla loro scadenza naturale. Ogni banca deciderà la lunghezza del periodo su cui distribuirle, facendo in modo di evitare che una volta superata la fase critica non ne subentri un’altra.





2 gennaio 2010

MAGGIORE CHIAREZZA PER CHI E’ IN CERCA DI UN MUTUO


Dal 1° gennaio è andato in vigore il provvedimento della Banca d’Italia che intende rendere più trasparenti le operazioni bancarie, tra cui i mutui.

Nel loro caso, oltre alla documentazione già prevista dalla precedente normativa, al cliente dovrà essere fornita la nuova “Guida pratica al mutuo: Il mutuo per la casa in parole semplici” e il Foglio Comparativo dei mutui offerti, che specificando le caratteristiche delle diverse soluzioni proposte dalla banca consente di comprenderne meglio la differenze, favorendo una scelta più consapevole.

Nella fase di istruttoria il cliente potrà poi acquisire una copia del contratto di mutuo (quello che si firma dal notaio). Accontentandosi della semplice bozza di testo priva dei dati del proprio mutuo non si dovrà pagare alcunché per averla; se invece si preferisce esaminarla al completo bisognerà pagare alla banca una somma concordata, oppure attendere i giorni precedenti la stipula, quando il contratto di mutuo completo verrà necessariamente predisposto per l’invio al notaio.





15 ottobre 2009

LITIGARE CON LA BANCA NON È PIÙ UN LUSSO


Discussioni con la banca? Allo sportello non è sempre facile vedere accolte le proprie lamentele. Fino ad ora ci si poteva rivolgere all’ombudsman bancario, ma la necessità di facilitare l’accesso ad un organo in grado di esprimere pareri imparziali e vincolanti ha indotto la Banca d’Italia a creare la figura dell’Arbitro Bancario Finanziario. Potranno essergli sottoposte le liti che hanno avuto origine a fat tempo dal 2007 relativamente a diritti e obblighi, oppure controversie di carattere economico di entità non superiore a 100.000 Euro.

Il ricorso all’ABF implica il pagamento di 20 Euro, rimborsabili in caso di accoglimento anche solo parziale delle proprie ragioni. E’ consentito rivolgersi all’Arbitro nei 12 mesi successivi al reclamo che obbligatoriamente dev’essere stato preventivamente inoltrato alla banca (che ha 30 giorni di tempo per rispondere).

Il modulo per la presentazione del reclamo si può acquisire con estrema facilià all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it/ilRicorso/modulistica/modulo.pdf e può essere inviato con raccomandata a.r. o anche per posta elettronica se si dispone di una casella certificata (PEC). L’ABF risponderà entro quattro mesi e in caso di soccombenza della banca essa dovrà applicarne la direttiva entro il mese successivo all’emanazione. In sostanza un’ottima iniziativa per evitare di ricorrere ai costi proporzionalmente improponibili dell’assistenza legale privata.




TOP