Difficile parlare di questo argomento senza evocare formule scaramantiche di ogni genere...
Ma chiunque abbia familiari conviventi non dovrebbe esimersi dal tutelarli con una polizza vita. Che la banca la pretenda o no.
In molti casi l'improvvisa perdita di un reddito potrebbe rendere impossibile il rimborso del mutuo. E in una situazione di gravissimo disagio emotivo ciò potrebbe avere un effetto devastante.
Ciascun mutuatario dovrebbe perciò assicurare la propria vita almeno per la frazione di mutuo proporzionale alla sua partecipazione al reddito familiare.
ESEMPIO: un capofamiglia guadagna 2.000 Euro al mese mentre la moglie ne percepisce 1.000. Essi contribuiscono così al reddito familiare rispettivamente per 2/3 e 1/3.
Se contraessero un mutuo di 100.000 Euro sarebbe opportuno assicurare il capofamiglia almeno per 66.000 Euro (2/3 del mutuo) e la moglie per la differenza.
Il costo della polizza vita dipende dalla durata, dall'età degli assicurati e da eventuali fattori di rischio come l'uso di tabacco o la pratica di attività professionali o sportive particolarmente pericolose.
Volendo risparmiare senza rinunciare alla tutela del debito si può ripiegare su polizze a capitale regressivo, che nel tempo adeguano l'importo assicurato al debito residuo del mutuo. Queste formule arrivano a dimezzare il costo per la copertura.
Va detto che diverse banche si sono organizzate per proporre polizze vita abbinate al mutuo, costruite in modo da garantire l'estinzione del debito residuo al verificarsi dell'evento assicurato.
Usualmente si tratta di soluzioni che prevedono il pagamento anticipato del premio assicurativo per tutta la durata del mutuo. Considerato l'importo elevato della spesa la banca si rende di solito disponibile a finanziarlo, aggiungendolo al mutuo o concedendo un prestito rateale dedicato.
Così la copertura costerà meno in virtù del pagamento anticipato, ma porterà con sé la spesa degli interessi che matureranno sulla somma finanziata per pagare il premio.
SUGGERIMENTO: nella maggior parte dei casi le banche hanno convenuto un costo polizza indipendente dall'età del mutuatario. Questo rende l'offerta tanto più vantaggiosa quanto più si è avanti con gli anni. Una polizza tradizionale infatti risente molto consistentemente dell'età dell'assicurato!
In genere perciò questa soluzione comincia a diventare interessante per persone con almeno quarant'anni di età, fino a risultare vantaggiosissima per i soggetti più anziani. Al contrario, chi è più giovane troverà ben più economico assicurarsi con polizze che tengono conto del minimo rischio di morte correlato alla giovane età.
Il contratto assicurativo utile allo scopo non va assolutamente confuso con le polizze vita ad accumulo del capitale. Tale tipologia non garantirebbe infatti il rimborso dell'intero debito dal momento stesso in cui la polizza entra in vigore.
Come avviene con le assicurazioni contro il rischio di perdita dell'impiego, anche l'assicurazione vita favorisce la concessione del mutuo, riducendo statisticamente il rischio che il finanziamento non venga rimborsato regolarmente.
La facoltà per le banche di esigerla condizionando l'erogazione del mutuo alla sua costituzione é stata sdoganata dalla Legge 27/2012 che prevede espressamente questa opportunità. A tutela del debitore viene però specificato che la banca ha in tal caso l'obbligo di provvedere i preventivi di almeno due differenti gruppi assicurativi. E comunque il cliente può preferire anche un'altra polizza che é libero di cercare per suo conto sul mercato, senza per questo subire aggravi di spesa sul fronte del mutuo.
Nota: ad evitare che le banche stabiliscano requisiti assicurativi anomali per favorire un contratto rispetto agli altri, sono stati stabilite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) le caratteristiche che rendono adeguata la polizza per qualunque banca. I termini principali sono:
Da segnalare infine che il provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011, modificando l'articolo 48 del proprio Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, ha vietato alle banche di ricoprire sia il ruolo di venditori della polizza che quello di beneficiari. Dal 2 aprile 2012, data di entrata in vigore della disposizione, il cliente ha così la facoltà di scegliere liberamente il beneficiario, come pure cambiarlo a proprio piacimento anche in epoche successive.