Nel giugno 2005 l'Ufficio Italiano dei Cambi ha introdotto una normativa specificamente dedicata all'estensione degli obblighi di Trasparenza ai Mediatori Creditizi.
La finalità è stata quella di tutelare il cliente imponendo che gli vengano provvedute precise informazioni sui termini del servizio offerto dal mediatore, contenute nei documenti che indichiamo di seguito.
La consegna del prospetto è obbligatoria quando l'incontro avviene fuori dalla sede del mediatore. In sede può essere richiesta dal cliente una copia del testo esposto al pubblico.
L'avviso contiene i diritti del cliente e gli obblighi del mediatore. Vengono anche indicati i modi che il cliente può utilizzare per far valere le proprie ragioni in caso di controversia.
Valgono gli obblighi di consegna citati sopra per l'Avviso. Il Foglio Informativo risulta l'elemento più interessante da analizzare prima di sottoscrivere il contratto. Esso include infatti tutte le principali clausole e i costi massimi del servizio.
Ovviamente la spesa effettiva andrà convenuta per lo specifico incarico.
Una volta concordata verbalmente un'intesa di massima, il cliente può ottenere una copia del contratto da esaminare con calma, anche a casa, senza essere sottoposto ad alcun termine o condizione.
Sussiste l'obbligo che il contratto di mediazione indichi la provvigione e ogni altro onere, commissione, spesa o condizione gravante sul cliente. Accordi extracontrattuali in merito non avranno validità.
Nel momento in cui raccoglie una domanda di mutuo per la banca il mediatore è tenuto alla consegna dell'Avviso delle Principali Norme di Trasparenza dell'istituto di credito e del Foglio Informativo del mutuo che sta proponendo.
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