In campo automobilistico come finanziario siamo ormai sommersi dalle sigle, acronimi di nomi articolati e complessi.
Una delle ultime apparizioni nel settore dei mutui è stato l'ISC. La sua descrizione estesa è peraltro autoesplicativa: "Indicatore Sintetico di Costo".
La definizione ha assunto significato più formale nel 2003 con una delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) cui è seguito un Provvedimento attuativo della Banca d'Italia che ne ha confermato il presumibile significato.
Precisando che l'ISC è "calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)", è stato chiarito che dire ISC è come dire TAEG.
Quindi nell'ISC andranno ricomprese tutte le spese specificate per il TAEG. La più recente normativa, ovvero il testo riveduto al 30 settembre 2016 del Provvedimento Banca Italia 29 luglio 2009, in tema di mutui ipotecari specifica nelle definizioni al punto 2 della sezione VI-bis che il "TAEG indica il costo totale del credito espresso in percentuale".
Quanto al costo totale del credito lo stesso articolo dichiara che coinvolge "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili."
Pertanto l'ISC includerà: