Quando si compra casa può essere necessario intervenire sull’immobile acquistato per ristrutturarlo e renderlo più conforme alle necessità di chi ci andrà ad abitare.
Spesso questi lavori sono consistenti e possono richiedere la cosiddetta SCIA: cos’è la SCIA, come funziona e come presentarla?
Il termine SCIA è un acronimo che significa Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nel campo edilizio va presentata, appunto, per iniziare determinati lavori di ristrutturazione di un immobile.
Introdotta con la legge 122 del 30 luglio 2010, con la quale ha preso il posto della DIA, Denuncia di Inizio Attività, la SCIA è stata poi regolamentata più nel dettaglio con il Decreto SCIA 2 (D.lgs. 222/2016).
La SCIA edilizia serve per poter compiere su un immobile quei lavori di ristrutturazione non pertinenti all’edilizia libera, alla richiesta di PDC (permesso di costruire) o alla CILA.
In altre parole, serve presentare la SCIA quando si devono compiere interventi che interessano gli elementi strutturali dell’edificio, senza che però si vadano ad apportare modifiche a volumetria, sagoma, superficie e prospetti dello stesso.
Con la SCIA si possono compiere interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria e che cambino la destinazione d’uso dell’immobile.
Per capire meglio a cosa serve la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, facciamo un elenco con esempi concreti di lavori per cui è necessario presentare la SCIA:
La SCIA edilizia deve essere presentata al SUE, Sportello Unico per l’Edilizia, in via telematica dal proprietario dell’immobile interessato dai lavori di ristrutturazione. Tuttavia, la SCIA va compilata dal professionista responsabile dei lavori (ingegnere, architetto o geometra) e quindi spesso è lui che si occupa di inoltrare la documentazione al comune.
In ogni caso, bisogna allegare:
Quando poi gli interventi per cui si è presentata la SCIA vengono completati, sarà necessario inviare al SUE anche la comunicazione di fine lavori.
Una volta presentata la SCIA, i lavori possono iniziare subito. Tuttavia, il comune di pertinenza ha 30 giorni di tempo per effettuare dei controlli e stabilire che sia tutto in regola. Se invece dovesse riscontrare problemi, può intervenire in due modi: richiedendo al proprietario ulteriore documentazione mancante, oppure fermando i lavori nei casi più gravi.
La SCIA ha poi validità 3 anni: se in questi 3 anni i lavori per cui è stata presentata non si concludono, sarà necessario presentare un’altra SCIA.
Il costo della SCIA può variare in base agli oneri di segreteria del comune, ma, soprattutto, al compenso da corrispondere al professionista che se ne occupa, che è la parte maggiore della spesa. In ogni caso, la cifra necessaria potrebbe andare dai 500 ai 1500 euro.
La SCIA è obbligatoria per poter svolgere determinati lavori di ristrutturazione, e se non la si presenta si incorre in sanzioni. Nel caso in cui si presenti la SCIA a lavori già iniziati, cioè a lavori ancora in corso, si parla di SCIA tardiva e la sanzione prevista è di 516 euro.
Se invece la si presenta a lavori già finiti, si parla di SCIA in sanatoria, che prevede una sanzione da 516 a 5.164 euro, in base alle indicazioni del comune interessato.
In entrambi i casi, tuttavia, i lavori svolti o in fase di svolgimento devono comunque essere conformi a quelli per cui è prevista la SCIA, oltre a rispettare le normative edilizie vigenti sia al momento dello svolgimento dei lavori sia al momento della presentazione della SCIA.
I termini SCIA e CILA vengono a volte confusi o usati come sinonimi, ma, anche se riguardano entrambi lavori di ristrutturazione di un immobile, c’è differenza tra SCIA e CILA.
Come abbiamo visto fin qui, infatti, la SCIA riguarda interventi alle parti strutturali di un edificio, che possono anche cambiare la sua destinazione d’uso.
La CILA invece, che è l’acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, va presentata per interventi che non modificano la struttura e/o la destinazione d’uso dell’immobile.