Quando si contrae un mutuo, si sceglie un piano di ammortamento che possa essere sostenibile in base al proprio reddito: può capitare, però, che a un certo punto diventi difficile riuscire a garantire il rimborso del prestito, anche solo per un breve periodo.
In questi casi è possibile chiedere alla banca una sospensione delle rate del mutuo? Sì: grazie al Fondo Gasparrini i mutuatari hanno la possibilità di sospendere per un massimo di 18 mesi i pagamenti del mutuo prima casa, senza dover pagare penali.
Vediamo nei dettagli come funziona e quali sono i requisiti fondamentali per ottenere la sospensione delle rate del mutuo.
Il Fondo Gasparrini è il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito con la legge n.244 del 24/12/2007 presso il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) per aiutare le persone che presentano difficoltà temporanee nel pagamento delle rate del mutuo prima casa.
Nel 2020 il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro dal governo (Decreto legge 18/2020, il cosiddetto “Cura Italia”) per sostenere le famiglie che hanno subito importanti conseguenze economiche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre, è stata allargata la platea dei potenziali beneficiari: sono stati aggiunti infatti i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa (almeno il 10% dei soci devono utilizzare gli immobili come abitazione principale).
Queste categorie, ammesse in via straordinaria al Fondo Gasparrini, hanno ora tempo fino al 31 dicembre 2023 per fare domanda: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha infatti prorogato anche per il 2023 la validità delle misure straordinarie adottate in precedenza.
Inoltre, se prima il Fondo poteva subentrare solo nel caso di mutui con un importo che non superasse i 250mila euro, questa soglia è stata attualmente elevata fino a 400mila euro.
Gli intestatari di un mutuo prima casa di importo non superiore a 400.000 euro possono chiedere la sospensione per un periodo massimo di 18 mesi: in questo caso il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa interviene, coprendo il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione, secondo le modalità di calcolo previste da Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici controllata dal Mef.
Attenzione: al termine della sospensione, il rimborso del finanziamento riprende con il pagamento delle rate, includendo la quota di interessi a carico del mutuatario maturata durante il periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di ammortamento (anche se ci sono banche che, invece, ricalcolano il piano di rimborso mantenendo la stessa durata).
Sono diverse le condizioni individuate dall’articolo 54 del Decreto legge 18/2020, successivamente convertito in legge 27/2020, e dall'art.12 del dl 23 dell’8 aprile 2020 (il cosiddetto “DL liquidità”), prorogate dalla Legge di Bilancio 2023, per permettere l’accesso al Fondo, previsto anche per i mutuatari che subentrano nel contratto di mutuo e che presentano i requisiti necessari.
Affinché possa beneficiare di questa tutela temporanea (può durare al massimo 18 mesi), è necessario che l’intestatario del mutuo dimostri di essersi trovato in una delle situazioni seguenti:
Ricordiamo che l’accesso al Fondo Gasparrini è previsto solo per mutui di acquisto della prima casa, e non per i mutui ottenuti per soli lavori di ristrutturazione o per costruzione dell’immobile.
I prestiti già ammessi alla garanzia del Fondo di garanzia per i mutui prima casa possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate.
Per fare domanda non è necessario presentare l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). La deroga introdotta con il Decreto legge 23/2020 ha inoltre ammesso ai benefici del Fondo anche i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno.
E’ possibile fare domanda di accesso al Fondo anche per coloro che ne hanno già beneficiato, a condizione che i mutuatari abbiano ripreso da almeno tre mesi il pagamento regolare delle rate.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva che varia in base alla durata della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro: 6 mesi se quest’ultima è compresa tra 30 giorni e 150 giorni; 12 mesi, se è compresa tra 151 giorni e 302 giorni; 18 mesi, infine, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni.
Per chiedere la sospensione del mutuo, bisogna presentare domanda direttamente all’istituto che ha concesso il prestito, il quale è tenuto a sospenderlo. Il modulo da compilare e consegnare si può trovare sul sito di Consap, che mette anche a disposizione questo indirizzo e-mail per la richiesta di eventuali chiarimenti: fondosospensionemutui@consap.it.
La domanda va accompagnata dalla carta d’identità (per i cittadini italiani e dell’Ue) o dal passaporto e permesso di soggiorno (per i cittadini extra UE) e dagli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo.
Può succedere che l'istituto di credito non conceda la sospensione di pagamento, soprattutto per i mutuatari che hanno l'addebito diretto sul conto corrente.
Come comportarsi nel caso in cui la vostra richiesta non venga accolta? La Camera dei Deputati ha creato una casella di posta elettronica dedicata, affinché i cittadini possano segnalare le singole casistiche e ricevere così assistenza. L'indirizzo a cui rivolgersi è il seguente: com.banche@camera.it.