L’accensione di un mutuo è certamente un impegno importante per una famiglia, che da sempre si accompagna ad una serie di garanzie da fornire all’istituto di credito, fra le quali l’ipoteca. A questo proposito, un’informazione essenziale che ciascun debitore dovrebbe conoscere riguarda la cancellazione dell’ipoteca e, in particolar modo, l’assenso alla sua cancellazione. Di cosa si tratta?
L’atto di assenso alla cancellazione di ipoteca è un documento, nella forma di atto unilaterale, che viene redatto dal notaio e che attesta la volontà del creditore di acconsentire alla cancellazione della garanzia posta a suo favore.
Una volta determinata questa volontà e l’esistenza dei necessari presupposti, come l’estinzione del debito, il pubblico ufficiale invia l’atto alla Conservatoria dei registri immobiliari, che provvederà alla cancellazione dell’ipoteca.
Il consenso alla cancellazione, il cui scopo è rendere l’ipoteca non più valida, non è sempre necessario, ma dipende dal tipo di ipoteca e dalla procedura seguita.
Nel caso di ipoteca volontaria, ovvero quella che si stipula normalmente per un mutuo casa, le modalità di cancellazione a cui il creditore può far riferimento sono quella notarile e quella automatica (legge Bersani).
La tipologia che più interessa dal punto di vista dell’assenso alla cancellazione è quella notarile: in questo caso il creditore, ovvero la banca, manifesta di fronte al pubblico ufficiale la propria intenzione di rendere inefficace la garanzia a sua tutela, firmando il documento di consenso, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.La cancellazione ipoteca tramite notaio è immediata e le spese sono pagate dal debitore.
Per la cancellazione automatica non è invece necessario l’assenso alla cancellazione, come previsto dalla legge 40 del 2007, nota come legge Bersani. In questo caso, entro 30 giorni dalla fine del rimborso, che avviene con il versamento dell’ultima rata da parte del mutuatario, l’istituto di credito comunica l’estinzione del mutuo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, che procederà con la cancellazione diretta dell’ipoteca, rendendo la casa ufficialmente libera da garanzie verso i creditori.
Questa procedura non prevede costi a carico del debitore e non serve il consenso alla cancellazione.
L’ipoteca giudiziale, che nasce da una disposizione del giudice, ha l’obiettivo di tutelare colui che non ha ottenuto con successo il suo credito: la sua cancellazione prevede il ricorso sia al notaio che al giudice.
Di fronte al notaio le parti in causa, ovvero il creditore ed il debitore, stipulano un documento, nella forma di scrittura privata o di atto pubblico, con il quale il creditore rinuncia all’ipoteca sul bene, sottoscrivendo di fatto un assenso alla cancellazione.
Successivamente la questione finisce nelle mani del giudice, che ne verifica l’esattezza e l’applicabilità e dichiara l’eliminazione dell’ipoteca.
Una volta compiute tutte le procedure, il debitore può domandarsi se la sua ipoteca sia stata effettivamente cancellata: come fare per saperlo?
Esistono due modi: il primo è la richiesta alla Conservatoria dei registri immobiliari di una visura ipotecaria, attraverso la quale è possibile prendere conoscenza delle informazioni relative all’immobile.
Il secondo è la gratuita consultazione digitale del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile fare un’ispezione ipotecaria online.