E’ possibile acquistare una casa senza occuparsi personalmente delle pratiche e senza intervenire di persona dal notaio? Sì, puoi incaricare qualcuno che lo faccia al posto tuo tramite un contratto: a questo proposito vediamo cos'è il mandato senza rappresentanza e qual è la differenza rispetto al mandato con rappresentanza.
Il mandato senza rappresentanza, come spiega il Codice Civile, è un tipo di contratto attraverso il quale una parte (detta mandatario) si prende l’obbligo di compiere uno o più atti per conto e nell'interesse della parte cosiddetta mandante.
Per comprendere meglio, è importante prima capire qual è differenza tra mandato e procura (o rappresentanza):
Come abbiamo visto, il soggetto che si impegna a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto è detto mandatario. Il soggetto che affida al mandatario il compimento di un’attività giuridica è invece detto mandante. Possiamo quindi distinguere due tipi di mandati, che ci aiuteranno a capire le differenze:
Ad esempio, tornando alla domanda iniziale sulla compravendita immobiliare, se hai intenzione di acquistare una casa, ma non vuoi occuparti della questione personalmente, puoi incaricare qualcuno che lo faccia per te attraverso un mandato senza rappresentanza per comprare l’abitazione. In questa situazione il mandante è il soggetto interessato all’acquisto dell’immobile, mentre il mandatario è il soggetto che si assume l’obbligo di effettuare la compravendita per conto del mandante.
Grazie al mandato senza rappresentanza l'acquirente può non essere presente all'atto di compravendita da parte del notaio: se ne occuperà il mandatario, che acquisterà ufficialmente come proprietario. Dopo il primo rogito, il mandatario dovrà trasferire l'immobile al reale acquirente, quindi al mandante.
A proposito del mandato senza rappresentanza il Codice Civile spiega: “Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”.
Gli atti da compiere con il mandato senza rappresentanza sono quindi due:
Sono necessari due atti, perché nel primo il vero acquirente non vuole essere incluso nella compravendita. Serve allora un secondo atto, perché gli effetti giuridici non si trasferiscono automaticamente al mandante, dato che il mandatario senza rappresentanza agisce in nome proprio.
In genere il mandato senza rappresentanza viene stipulato da un soggetto che preferisce essere estraneo al rapporto giuridico per salvaguardare la propria riservatezza o per altri motivi.
Il mandato con rappresentanza, invece, implica che il mandante conferisca una procura al mandatario, che a quel punto ha il potere di rappresentarlo in atto e quindi di intervenire in nome e per conto del mandante. Al termine, il mandante acquisisce direttamente gli atti giuridici compiuti dal mandatario.
Per la compravendita di un immobile, quindi, nel caso di mandato con rappresentanza è richiesto solo un atto notarile: l’acquirente-mandante acquisisce direttamente l’abitazione con il primo rogito, proprio perché il suo nome figura nell’atto notarile.
Nel caso di mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Al contrario invece, con il mandato senza rappresentanza il mandatario agisce per conto del mandante, ma non in suo nome.
Nel caso di mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Al contrario invece, con il mandato senza rappresentanza il mandatario agisce per conto del mandante, ma non in suo nome.
L'affidamento del mandato con rappresentanza implica che il contratto sia accompagnato da una procura ad agire in nome e per conto del mandante. In questo caso, gli atti giuridici conclusi dal mandatario vengono automaticamente trasferiti al mandante.