La compravendita di un immobile è un atto importante e tuttavia può capitare che uno dei soggetti firmatari sia impossibilitato a presenziare al momento della stipula del contratto.
Magari perché si trova all’estero, magari per urgenze personali o altre priorità lavorative, oppure anche solo perché può essere difficile trovare una data che vada bene a tutti.
Questo significa che la compravendita debba essere annullata? No, c’è un modo per risolvere il problema, ma per farlo è necessario sapere cosa è la procura.
In base alla legge, la procura è “un atto giuridico rivolto a terzi in cui il soggetto rappresentato conferisce al soggetto rappresentante il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse”.
In altre parole, la procura permette di investire volontariamente e in via ufficiale un’altra persona della facoltà di agire per conto nostro.
Nel caso della compravendita di un immobile, quindi, la procura permette alla persona da noi incaricata (un nostro amico, famigliare o il nostro agente immobiliare) di presentarsi davanti al notaio e firmare i documenti per la vendita o l’acquisto della casa al posto nostro.
La procura, di base, può essere di due tipi, distinti in base all’obiettivo e alla durata. C’è la procura generale, che permette di incaricare una determinata persona di svolgere funzioni giuridiche al posto nostro finché la procura stessa non viene revocata.
Generalmente, però, le operazioni svolte con questo tipo di procura rientrano nell’ordinaria amministrazione.
Per atti di importanza maggiore, come può essere la compravendita di un immobile, serve il secondo tipo di procura, cioè la procura speciale, con cui possiamo investire una determinata persona della facoltà di rappresentarci nello svolgimento di un determinato atto, concluso il quale, però, si conclude anche il mandato della procura.
Avere una procura da parte di una persona comporta poter giuridicamente agire in suo nome e per suo conto.
Conferire una procura a qualcuno è un atto libero e volontario, quindi lo si fa nei confronti di persone altamente fidate che, una volta avuta la procura da parte nostra, potranno firmare documenti e svolgere operazioni giuridiche come se fossimo noi stessi a farlo.
Ci sono diversi motivi per cui si può decidere di conferire la procura a qualcuno: in genere lo si fa quando non si può o non si vuole occuparsi di una determinata azione personalmente.
Un esempio frequente è la procura che genitori anziani danno ai propri figli per svolgere operazioni a proprio nome, come appunto una compravendita immobiliare.
C’è poi il caso di chi risiede stabilmente all’estero, ma ha ancora interessi economico-finanziari nella patria di origine.
A volte, semplicemente, si fa una procura, perché non si vuole incontrare personalmente la controparte, oppure perché un impedimento non rende possibile presenziare a un atto, che però viene considerato troppo importante per essere rimandato.
Indicativamente il costo di una procura dal notaio è di poche centinaia di euro, tra i 100 euro e i 250 euro, ma è sempre consigliabile chiedere un preventivo prima di procedere.
Spesso i termini procura e delega sono usati come sinonimi, ma non lo sono. La differenza tra delega e procura è in realtà importante, perché la delega è un atto amministrativo con cui un delegante conferisce un potere a un delegato per compiere un atto materiale, non giuridico, rimanendo comunque al contempo titolare di quello stesso potere.
Con la procura, invece, il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire a suo nome, cioè come se fosse lui stesso a farlo, in atti giuridici.
Non ci sono molti requisiti per poter fare o avere una procura, tanto che si può dire che chiunque può fare una procura. O meglio: chiunque lo voglia e lo scelga liberamente, e sia in possesso delle facoltà giuridiche, ovvero sia maggiorenne e non posto sotto tutela legale.
Per avere validità giuridica, la procura deve essere stipulata per iscritto, con una scrittura privata autenticata o un atto notarile. Quindi, insomma, chi controlla la procura è il notaio, che si accerta delle volontà di rappresentato e rappresentante e delle loro identità.
Inoltre, se l’atto di compravendita coinvolge un soggetto coniugato in regime di comunione dei beni, il notaio deve verificare che il coniuge abbia dato il proprio benestare alla procura.
Per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all’estero, invece, a occuparsi di rilasciare la procura è il consolato italiano del paese di residenza.