La normativa entrata in vigore il 1° novembre 2016 ha pensionato il prospetto ESIS (European Standardised Information Sheet) dopo quasi 20 anni di onorata carriera. L'ha sostituito con il nuovo PIES, acronimo finalmente di una descrizione nella nostra lingua ovvero Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, descrizione che permette di intuire subito a cosa serve.
La benefica utilità di questo prospettino è racchiusa nell'aggettivo "standardizzato". Quando bisogna paragonare le offerte di mutuo di diverse banche sarebbe molto complicato confrontare i dettagli riportati ogni volta in modo diverso e con differenti livelli di completezza.
Invece, dovendosi attenere ad un formato di riferimento standardizzato, le banche sono così tenute a presentare le informazioni su schemi identici, comprendenti argomenti espressi con analoga sequenza e numerazione.
Ecco di seguito i contenuti dei 15 punti rappresentati nel PIES:
1. Soggetto erogante. Ovvero il nome dell'istituto di credito che eroga il mutuo con i relativi recapiti.
2. Intermediario del credito. Cioè i dati dell'eventuale mediatore e la sua remunerazione a carico della banca.
3. Principali caratteristiche del mutuo. Più specificatamente:
4. Tasso di interesse e altri costi. Questa sezione specifica il TAEG e dettaglia le spese, sia iniziali (istruttoria, perizia, imposta, polizze prepagate) che periodiche (incasso rata, gestione mutuo, polizze a pagamento ricorrente).
5. Frequenza e numero di pagamenti.
6. Importo di ciascuna rata. Dichiara l'ammontare delle rate e gli eventuali meccanismi che possono provocarne la variazione.
7. Piano di ammortamento esemplificativo.
8. Obblighi supplementari. Si specifica in questo punto quali eventuali vincoli sussistono per il mantenimento delle condizioni dell'offerta. Per esempio, se la chiusura del conto corrente collegato al mutuo o la disdetta di una polizza assicurativa che accompagna il mutuo determinano la modifica delle condizioni applicate al mutuo e in che termini.
9. Estinzione anticipata. Spiega se è consentito estinguere il mutuo anticipatamente in tutto o in parte e se sono previste penali per esercitare tale opzione.
10. Opzioni flessibili. Individua particolari facoltà concesse al debitore, come per esempio quella di modificare la durata del mutuo o sospendere temporaneamente i pagamenti.
11. Altri diritti del mutuatario. Riguarda il cosiddetto "periodo di riflessione" cioè il tempo concesso al cliente per riflettere prima di impegnarsi per la stipula, senza che nel frattempo vengano modificate le condizioni dell'offerta. O anche altri diritti come quello di surrogare e le modalità per attuare la surroga.
12. Reclami. In questa sezione è specificato il modo con cui raggiungere facilmente l'Ufficio Reclami della banca e l'organismo esterno cui fare riferimento qualora la procedura di reclamo interna non producesse soddisfazione.
13. Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo: conseguenze per il debitore. Aspetto interessantissimo che spiega cosa può succedere se il cliente si trovasse in difficoltà nel rispettare i termini del contratto. Indica anche dove acquisire ulteriori informazioni al riguardo.
14. Informazioni supplementari. A parte gli ovvi e consueti riferimenti alla legge che regola la disciplina, specifica anche i diritti dell'interessato a disporre anticipatamente del testo contrattuale.
15. Autorità di vigilanza. Comunica il nome dell'autorità di vigilanza cui sono sottoposti l'istituto di credito e l'eventuale intermediario.
L'evoluzione della normativa ha così consentito di mettere a disposizione del consumatore un documento di offerta in grado di condensare tutti gli elementi utili a valutare il mutuo.
Soffermandosi sui punti più significativi, anche un cliente che dispone di una conoscenza limitata della materia finanziaria potrà effettuare paragoni e decidere consapevolmente se il mutuo proposto risponde in termini soddisfacenti alle proprie esigenze.
Un ulteriore passo avanti per una "trasparenza" non solamente nominale./p>
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