Ultimo aggiornamento 14/07/2023
Accendere un mutuo significa sottoscrivere un contratto con il quale, a fronte del prestito ricevuto dalla banca, il mutuatario si impegna a rimborsare quanto ricevuto, secondo il tasso di interesse pattuito nel piano di ammortamento.
Tuttavia, può succedere che il pagamento della rata avvenga in ritardo. In questo caso, entrano in gioco gli interessi moratori: cosa sono e come si calcolano?
Gli interessi moratori svolgono una funzione risarcitoria e vengono richiesti ogni volta che la banca subisce il pagamento ritardato del debito: rappresentano una forma di tutela a favore del creditore, che viene così risarcito dell’adempimento procrastinato della controparte. In sostanza, questi interessi percentuali operano come se fossero una sanzione nei confronti del debitore che non ha assolto al proprio compito nei tempi previsti.
Importante: questi interessi non devono essere confusi con quelli corrispettivi, o remunerativi, che rappresentano il normale guadagno che il creditore riceve per aver prestato denaro. Ad esempio, il TAN (tasso annuo nominale) del mutuo, che sia fisso oppure variabile, esprime il guadagno che la banca ottiene per aver prestato il denaro ed è quindi una chiara dimostrazione della corrispettività degli interessi.
Come funzionano gli interessi moratori? La messa in mora del mutuatario parte dal giorno successivo alla scadenza della rata del mutuo e la banca entro trenta giorni comunica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una lettera di richiamo al debitore.
Se il debitore non riesce a rimborsare quanto deve in questo intervallo di tempo, allora la messa in mora diventa automatica.
Attenzione: l’interesse moratorio, così come quello corrispettivo, non deve essere superiore al tasso di usura, ovvero un tasso soglia definito ogni trimestre dalla Banca d’Italia, superato il quale si sconfina nell’illegalità. Esso viene stabilito considerando il TEGM, ovvero il Tasso Effettivo Globale Medio, al quale si applica una maggiorazione pari ad un quarto più 4 punti percentuali.
Gli interessi di mora si ritrovano tipicamente nelle obbligazioni pecuniarie e nei rapporti commerciali: sono regolati dal Codice Civile (articoli 1224 e 1284) e da alcuni decreti legislativi, tra i quali il 231/2002.
In particolare, l’articolo 1124 c.c. definisce il campo di applicazione, ovvero le obbligazioni di denaro, e afferma che l’interesse moratorio è dovuto, come forma di risarcimento, ogni volta che il debitore rimborsa tardivamente il proprio debito.
Le parti possono decidere di applicare il tasso legale, che viene fissato annualmente per legge, oppure optare per un tasso convenzionale. In quest’ultimo caso, come specificato dall’art. 1284 cc, se il tasso concordato è superiore a quello legale, esso deve essere determinato per iscritto e non superare la soglia di usurarietà.
Il calcolo degli interessi di mora mutuo si base su tre elementi:
il tempo, ovvero i giorni di ritardo rispetto alla scadenza del pagamento;
l’importo da pagare;
il saggio di interesse di mora (%).
Dopo aver moltiplicato questi tre fattori, si divide il risultato per 36.500 e si ottiene così la cifra da pagare. Ovviamente, maggiore è il ritardo con cui si procede al rimborso, maggiore è l’importo della mora.
Importante: gli interessi di mora vengono calcolati considerando la quota capitale della rata, escludendo quindi quella interessi, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nn. 2593 del 2003 ed 11400 del 2014. Si evita così la pratica dell’anatocismo, vietata per le operazioni bancarie: si tratta di un meccanismo nel quale gli interessi maturati su di un capitale iniziale diventano nuovo capitale, sul quale maturano nuovi ed ulteriori interessi, determinando così l’aumentare del debito da restituire alla banca.
Come anticipato, le more hanno l’obiettivo di sanzionare il ritardo nell’adempimento contrattuale, agendo dunque come monito. A questo si aggiunge la possibilità per il creditore di dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello risarcito attraverso gli interessi moratori e richiedere un ulteriore risarcimento, qualora ne sussistano le condizioni. Questa ipotesi viene meno, invece, nel caso in cui le parti abbiano previsto un valore concordato, e non legale, degli interessi di mora.
Infine, gli interessi moratori non sono dovuti nel caso in cui il debitore riesca a dimostrare che il ritardo non sia dipeso da una sua mancanza, ma da una circostanza a lui non imputabile.
Recensione Verificata
La consulenza ricevuta dalla Telemutuo, in particolar modo dal consulente Jessica Ortu è stata pienamente soddisfacente sia come professionista che come empatica, ha seguito step by step. Consiglierò ai miei amicie e conoscenti la Soc. Telemuto per ogni loro esigenza di mutuo.
Michele D.
Recensione Verificata
E’ la prima volta che scrivo una recensione. Sento l’obbligo in questa occasione di farlo perché ho sperimentato un servizio meraviglioso. A renderlo tale però è stata una operatrice, la signora Jessica, che mi ha seguito in tutti i passaggi. Mi ha sempre risposto quasi in tempo reale. Mi ha spiegato, inviato informative e rassicurato. Sono rimasto senza parole. Oggi ho firmato la surroga del mutuo risparmiando tantissimo. Grazie a Telemutuo ma soprattutto grazie a Jessica. Alla prossima!!!
Maurizio F.
Recensione Verificata
Puntualità, professionalità e cortesia. Seguiti in toto per il nostro mutuo dal Sig. Manuel Blanca. Ci siamo trovati benissimo.
Barbara D.F.
Recensione Verificata
Abbiamo avuto modo di apprezzare la professionalità e l'umanità del team di telemutuo. Hanno saputo assisterci in tutte le fasi dell'istruttoria, con la raccolta della documentazione reddituale, bancaria ed immobiliare e nella scelta consapevole del miglior mutuo adatto alle nostre esigenze. Il consulente si è saputo interfacciare proficuamente con il nostro notaio di fiducia, adoperandosi prontamente per evadere ogni sua richiesta. Ha coordinato le specifiche richieste della banca mutuataria affinché fosse rispettata la tempistica di stipula.
Mario M.