Rimborsare anticipatamente il mutuo, in tutto o in parte, è un'ipotesi da valutare sempre seriamente, visto che comporta il risparmio di tutti gli interessi non ancora maturati.
Nelle considerazioni bisognerà però tenere conto della penale di estinzione anticipata, una percentuale stabilita nel contratto di mutuo da commisurare alla somma anticipatamente estinta.
Vi fanno eccezione i mutui esentati per legge dall'applicazione della commissione di anticipata estinzione. Il Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) stabilisce infatti la nullità di qualsiasi clausola che la preveda, a condizione che:
Lo stesso Decreto stabilisce inoltre un limite massimo per le penali di estinzione dei contratti di mutuo stipulati fino al 2 aprile 2007 ai fini dell'acquisto o ristrutturazione di un'abitazione o di un'unità destinata allo svolgimento della propria attività economica o professionale.
Il debitore che riscontrasse nel proprio contratto una quota superiore avrà così la facoltà di richiedere ed ottenere dalla banca la rinegoziazione della condizione, riducendola fino al massimo consentito, specificato di seguito.
NOTA: la Legge 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che tale diritto non decade neanche quando il mutuo provenga dall'accollo di un contratto preesistente.
Per esempio, nel caso di finanziamenti accesi dall'impresa costruttrice - che non gode del beneficio di esclusione delle penali di estinzione - l'acquirente accollante potrà pretendere la successiva applicazione dei relativi vantaggi garantiti dalla Legge ai privati.
La penale massima cambia in funzione del momento in cui si procede all’estinzione:
Esiste inoltre la cosiddetta “clausola di salvaguardia” che interessa i contratti in cui la penale risulta pari o inferiore al limite massimo.
In tali casi si avrà diritto ad uno sconto dello 0,20% rispetto a quanto concordato con la banca all’origine.
ESEMPIO: onsideriamo un’estinzione che avviene prima del terz’ultimo anno di vita del mutuo. Qualsiasi penale superiore allo 0,50% verrebbe ricondotta a tale valore.
Una penale contrattuale dello 0,50% godrebbe invece degli effetti della clausola di salvaguardia, che la ridurrebbe allo 0,30% (0,50% - 0,20%). Se il contratto stabilisse lo 0,25% il debitore pagherebbe soltanto lo 0,05% (0,25% - 0,20%).
Se stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono i criteri specificati sopra per i mutui a tasso variabile.
Con i finanziamenti contratti dal 1° gennaio 2001 le penali massime sono invece le seguenti:
Se il contratto di mutuo originario prevede già una penale uguale o inferiore ai limiti sopra indicati si potrà sfruttare la "clausola di salvaguardia".
Essa stabilisce una riduzione dello 0,25% nel caso di penali contrattuali uguali o superiori all'1,25%. Lo sconto si riduce allo 0,15% con penali inferiori all'1,25%.
ESEMPIO: un contratto con penale del 3% potrà essere estinto nella prima metà del mutuo con una commissione dell'1,90%.
Tuttavia se la penale contrattuale fosse stata definita originalmente nell'1,50%, si avrebbe diritto ad una riduzione dello 0,25% e si verserebbe alla banca l'1,25% del debito residuo (1,50% - 0,25%).
Qualora la penale risultante dal contratto ammontasse all'1%, la banca potrebbe richiedere solo lo 0,85% (1% - 0,15%).
Se al momento dell'estinzione è in corso l'ammortamento a tasso variabile valgono i limiti applicati ai mutui a tasso variabile, mentre se si sta rimborsando a tasso fisso bisognerà fare riferimento ai criteri stabiliti per tale modalità.
Nel caso di contratti a tassi miscelati le distinte quote di debito sconteranno il trattamento rispettivamente destinato alle due formule.
NOTA: La Legge non consente alla banca di rifiutare l'adeguamento del contratto alla penale massima.
E' tuttavia necessario che il debitore alleghi alla richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che precisi il tipo di contratto per cui si chiede l'abbattimento della penale.
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