Le banche hanno secoli di esperienza in ambito finanziario e sanno bene come tutelarsi rispetto al rientro dei capitali mutuati.
Ma anche loro dispongono di poche armi per difendersi dal fallimento dei loro clienti.
Le procedure fallimentari non sono soltanto articolate e complesse, ma implicano la cosiddetta "revocatoria fallimentare". Cioè la facoltà del curatore di richiedere indietro immobili venduti e pagamenti già avvenuti.
Il fallimento prevarrebbe anche su un'ipoteca iscritta di recente, salvo quando essa riguardasse un credito fondiario. In tal caso il creditore disporrebbe di uno speciale privilegio chiamato "consolidamento abbreviato dell'ipoteca".
Come stabilisce l'articolo 39 del Testo Unico Bancario: "Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento".
Diventa così facile immaginare quale sarà l'atteggiamento delle banche: in presenza di proprietari fallibili esse rilasceranno le somme del mutuo solo dieci giorni dopo l'iscrizione ipotecaria.
In tal modo disporranno di certezze in merito al suo consolidamento, cioè la solidità dell'ipoteca anche di fronte ad uno spinoso caso di fallimento.
NOTA: per "soggetti fallibili" si intendono quelle persone che a causa della loro professione potrebbero subire fallimento. Pur non esistendo una definizione generale assoluta, di solito si ritiene possano essere gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani medio-grandi.
Sulla definizione le banche sono estremamente prudenti giudicando il rischio di fallimento più in base alla categoria professionale che alla reale situazione dei soggetti esaminati.