Una volta pagato il debito la cancellazione dell'ipoteca è una formalità semplice e veloce. Sempre che il creditore sia facilmente reperibile.
Quando l'iscrizione è stata effettuata a favore di una banca il problema non si pone. L'istituto di credito ha sempre a disposizione un procuratore in grado di sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione.
Anche quando fosse subentrata la fusione con un'altra società bancaria la nuova entità avrebbe facoltà di dichiarare la rinuncia alla garanzia.
Se invece l'ipoteca è stata concessa a favore di privati o società non bancarie, come l'impresa costruttrice, la faccenda può complicarsi.
Nei casi in cui il creditore ipotecario è rappresentato da una persona fisica, l'assenso alla cancellazione dovrà essere sottoscritto dallo stesso.
Il che vuol dire che bisognerà effettuare un'indagine per ritrovarlo. Qualora nel frattempo fosse venuto a mancare, il consenso andrà prestato da tutti i suoi eredi.
Fortunatamente la legge impone loro l'obbligo di provvedervi. Tuttavia se sono numerosi è immaginabile una certa difficoltà organizzativa per farli presenziare davanti al notaio.
Se si è fortunati e la società esiste ancora non sarà difficile rintracciarla con una semplice ricerca in Camera di Commercio.
Il rappresentante legale o un procuratore espressamente autorizzato potrà così assentire alla cancellazione.
Vita più difficile invece se la società nel frattempo è stata chiusa o è fallita.
Nel primo caso bisognerà rintracciare il liquidatore, ovvero la persona incaricata di tutte le operazioni che hanno relazione con la chiusura (liquidazione) della società.
Se ne è sopravvenuto fallimento sarà invece necessario interessare il curatore fallimentare, che disporrà di poteri idonei ad autorizzare la cancellazione.
Se il debito era collegato a cambiali ipotecarie bisognerà accertarsi di detenerle tutte, poiché andranno messe a disposizione del notaio.
Qualora anche solo una di esse fosse andata smarrita bisognerà rivolgersi ad uno studio legale per attivare la procedura di ammortamento, che consentirà di distruggere l'efficacia del titolo, sostituendolo con altro che consenta di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Il completamento della procedura richiede usualmente da tre a sei mesi di tempo.
Allorché il soggetto qualificato per autorizzare la cancellazione dell'ipoteca non sia reperibile o si dichiari indisponibile a sottoscrivere l'atto notarile di assenso, non resterà che rivolgersi alla magistratura.
Accertato il regolare e completo pagamento del debito, che andrà ampiamente dimostrato, il giudice potrà disporre con una propria ordinanza che l'ipoteca venga cancellata.
Per lo sviluppo delle procedure è raccomandabile rivolgersi ad uno studio legale specializzato. I notai con maggiore esperienza non avranno difficoltà a suggerirne uno idoneo.